Quantcast
Channel: ESAME AVVOCATO 2010 - 2 GIORNO - PARERI PENALI
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2

Parere Penale Traccia n.1 + Breve svolgimento

$
0
0

Giuristi & DirittoTizio fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla,iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andare al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane.

Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che non intendeva allontanarsi da lei iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, ed ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa della frequentazione tra i due.

 

Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008.

Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio; poi alla metà del mese di marzo 2009 decideva di sporgere querela contro Tizio.

Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta.

Il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga motivato parere illustrando le fattispecie configurabili nel caso di specie con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato.

 

**********************************************

Breve Commento

A cura dell'Avv. Maria Sabina Lembo

Il candidato doveva, in primis, trattare della successione di leggi nel tempo, con specifico riferimento ai reati abituali ed alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. (stalking), introdotta dal D. L. n. 11/2009.

Dopo la trattazione teorica, l’aspirante avvocato doveva focalizzare l’attenzione sul comportamento da assumere, nel caso in cui, a fronte di una pluralità di più condotte, come si evinceva dalla traccia, queste venivano poste in essere in parte prima e in parte dopo l’entrata in vigore del testo normativo sopra citato e concernente il reato di stalking.

Rilevante, al riguardo, un recente orientamento del Supremo Collegio di legittimità secondo il quale: “integrano il delitto di atti persecutori, ex art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice” (se veda, in proposito, Cass. Pen., Sez. V, 21.01.2010, n. 6417).

In base a tale assunto giurisprudenziale, il reato di stalking potrà ritenersi sussistente, nel caso in cui si accertino almeno due condotte moleste e/o persecutorie, commesse successivamente all’entrata in vigore del menzionato decreto legge e causalmente collegate all’evento richiesto.

Nel caso in esame, il candidato avrebbe potuto concludere affermando la responsabilità penale di Tizio, ricorrendo le condizioni sopra descritte, per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., e per le eventuali condotte pregresse, concernenti fattispecie già perfette, ai sensi dell’art. 612 c. p. (minaccia) e 660 c.p. (molestie), con applicazione dell’art. 81 cpv. c.p., ravvisandosi un identico disegno criminoso. Mancando invece i presupposti delineati nella massima sopra segnalata, si sarebbe potuta configurare, a carico di Tizio, una responsabilità solo per le minacce (in presenza della querela da parte Caia) e per le molestie, legate anch’esse dal vincolo della continuazione.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 2

Latest Images

Trending Articles